È noto a tutti il rischio che ci si assume sottoscrivendo una Fideiussione bancaria, assai meno noto è quanto sia maggiormente rischioso sottoscriverne una nell’ambito di un finanziamento ottenuto con Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia istituito dalla Legge n. 662/1996 e gestito dal Medio Credito Centrale Spa (“MCC”).
È l’ipotesi, assai diffusa nel nostro Paese, in cui la banca erogatrice del credito chieda, su istanza del debitore principale, che MCC le garantisca il rimborso di una parte del credito erogato, di solito in una percentuale tra l’80% ed il 60% per cento.
Sulla parte del credito coperta da MCC non dovrebbero (il condizionale come si dice è d’obbligo) essere chieste ulteriori garanzie, le quali quindi dovrebbero riferirsi solo alla quota restante del finanziamento.
Il D.M. 23 settembre 2005, che regola le modalità di corresponsione della garanzia da parte di MCC in relazione alle previsioni di cui alla legge 266/97, ha chiarito infatti, all’art. 4.4, che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa, bancaria.Solo sulla parte residua del finanziamento possono essere, di conseguenza, acquisite garanzie reali, bancarie, assicurative, il cui valore cauzionale complessivo non può comunque superare la quota di finanziamento non coperto dalla garanzia del Fondo.
Fin qui quindi nessun problema particolare, anzi un Fideiussore poco informato potrebbe credere di essere quasi “partner” dello Stato nel garantire il finanziamento richiesto del debitore principale; ed in effetti è così, ma fino ad un certo punto.
Ma andiamo con ordine.
Cosa accade in caso di inadempimento del debitore principale nel far fronte al piano di rimborso del mutuo?
All’inizio nulla di diverso rispetto al consueto iter: l’istituto erogante procederà a dichiarare risolto il mutuo, intimando al debitore principale il pagamento immediato delle rate scadute e dell’importo residuo ed escutendo la Fideiussione nei confronti del Garante “terzo”, nonché di MCC; l’aspetto anomalo, e spesso ignorato dal Fideiussore al momento della stipula, è il seguente: MCC, successivamente al pagamento nei confronti dell’istituto di credito erogante della propria quota di debito del debitore principale (80% nel nostro esempio), acquisisce ex legeil diritto di surrogarsi ex art. 1203 Cod. Civ. nei diritti del debitore (la banca) e quindi anche nella Fideiussione rilasciata dal Garante all’istituto di credito in relazione allo stesso debito.
Quindi, proseguendo con il nostro esempio, a fronte di un finanziamento di € 500.000 erogato dalla banca al debitore principale e di un inadempimento di quest’ultimo rispetto al piano di rimborso di € 400.000,00, a seguito dell’escussione del garante MCC per un importo pari all’80% del debito residuo (e, pertanto, per un importo di € 320.000,00), MCC, dopo aver pagato, non avrà solo il diritto di surrogarsi nei confronti del debitore principale, ma pretenderà di surrogarsi, in proporzione a quanto pagato, anche nei confronti del fideiussore.
Nel nostro esempio, pertanto, MCC pretenderà di surrogarsi nell’80% della fideiussione, rilasciata alla banca dal fideiussore, la banca erogante, invece, rimarrà il diritto di agire nei confronti del fideiussore per il restante 20%.
Si vede quindi chiaramente la distorsione del sistema, manco a dirlo SEMPRE a svantaggio del Fideiussore.
Se al Garante fosse stata richiesta una fideiussione omnibus gli sarebbe richiesto comunque il 100% del debito e ciò in violazione del divieto di acquisire garanzie ulteriori per una quota eccedente quanto garantito da MCC.
L’ulteriore aggravante di questa anomala situazione è che MCC pretenderà di agire anche nei confronti del fideiussore in virtù del combinato disposto di cui all’art. 17 dlgs 26.02.1999 n. 46 e dell’art. 8 bis del dlgs 25.03.2015 n. 70, e cioè tramite cartella esattoriale.
Il fideiussore che credeva di avere quale creditore “solo” un istituto di credito, si trova così ad avere quale principale controparte MCC – e, pertanto, lo Stato – con la quale è assai improbabile raggiungere un accordo transattivo e che, soprattutto, pretende di recuperare anche questo credito tramite cartella esattoriale.
Il tema è “nuovo”, ma c’è da scommettere che sarà fonte di numerosi contenziosi in tutta Italia visto il numero ingente di finanziamenti erogati ex Legge n. 662/1996.
Articolo scritto insieme alle Colleghe Gladys Castellano e Maria Laura Ficola